Premessa: abito in un complesso residenziale costruito intorno ad un parco comunale. Allora.....Stamattina ho portato Mia a fare la sua passeggiata ed ha fatto i suoi bisognini su una parte del parco condominiale coperta da ciottoli. Come noi persone civili abbiamo l abitudine di fare, raccolgo le sue feci. Ad un certo punto vengo assalita dal tizio che ha casa di fronte a quel pezzo di parco perché' non ho ' disinfettato' l area! Dopo una lunga discussione in cui gli ricordo che raccogliendo le feci, ho adempiuto ai miei obblighi, mi stufo e lo azzittisco colpendolo sul personale e dicendogli che non ce la può' avere con il mondo, solo perché' nessuno ha voluto eleggerlo amministratore di condominio. (Ha funzionato!

). Torno a casa e mando la seguente mail all'ammistratore........
- Avrei bisogno della Sua collaborazione per ricordare ad alcuni condomini che la loro proprietà privata termina con il muro di recinzione della propria abitazione. Tutto il resto e cioè parco, strade ed anche strade non asfaltate rientra nelle "aree comuni" regolate dall' art. 1102 comma 1 del codice civile che recita " ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purche' non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto." Se ne deduce che il passaggio su tali aree e' libero anche se accompagnati da cani, cavalli, elefanti e draghi! Unici obblighi dei proprietari di cani, nelle aree diverse dalle zone di sgambamento allestite dal comune, sono: 1/ utilizzare sempre un guinzaglio di una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell' animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico e 2/ raccoglierne le feci ed avere con se' strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
Inoltre, poiche' il grado di civiltà' di alcuni condomini e' fermo al paleozoico, ricordi cortesemente che l'art. 544-ter del codice penale recita quanto segue: 1/ chiunque, per crudeltà o senza necessità', cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche e' punito con la reclusione da 3 mesi a un anno o con una multa da 3.000 a 15.000 euro. 2/
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. 3/ la pena e' aumentata della metà se dai fatti cui al primo comma deriva la morte dell' animale." (E questo perché' temo ritorsioni dal pazzo)
Può rigirare il testo integrale della mia mail..... Io purtroppo non ho la mail di tutti i condomini. E visto che alcuni di loro hanno un' apertura mentale ferma al XII secolo, sarebbe forse anche il caso di affiggere dei volantini all'interno delle aree comuni. Offro la mia collaborazione a tal fine.
Scusate la lungaggine, ma secondo voi ho esagerato?
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