innanzitutto ciao...
allora.... l'articolo del codice della strada è il 169:
Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.320, è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale del D.T.T.da come la vedo io UN cane lo puoi trasportare nel sedile posteriore, ma con strumenti atti ad impedirgli di poterti dare fastidio mentre guidi... personalmente uso una specie di coprisedile anche impermeabile che si aggancia SIA ai poggiatesta posteriori CHE a quelli anteriori, creando quindi una barriera fra il davanti ed il dietro della macchina.
INOLTRE aggancio il guinzaglio di SETA alle cinture di sicurezza posteriori della macchina, così... giusto per avere una sicurezza in più...
Ovviamente ho chiesto alle più svariate "istituzioni" ed ho ricevuto ogni volta risposte diverse....

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a me, comunque... il codice mi sembra abbastanza "chiaro"... <<vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno>> ... <<animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore>>
Perchè fare un distinguo se fosse SEMPRE vietato il trasporto dentro l'auto senza separazione?