ma sai che stavo cercando qua e là sul web, e un sacco di contratti riportano sta cosa...
ecco:
Art. 936
Vizi da risoluzione del contratto:
1. malattia acuta febbrile in atto
2. rabbia
3. cimurro
4. gastroenteriti infettive
5. epatite infettiva
6. tosse infettiva da canile
7. leptospirosi del cane
8. rogna
9. micosi e tricofitosi
10. tubercolosi clinicamente manifesta
11. tetano
12. piroplasmosi
13. filariasi
14. toxoplasmosi
15. malformazioni palesi
16. rachitismpo
17. osteomielite
18. epilessia
19. malformazioni nascoste
20. diplasia dell'anca (per cani acquistati almeno a 5 mesi di età)
Art. 937
Durata della garanzia e decorrenza. Per vizio di cui al numero 1 dell'Art. 936 la garanzia è di due giorni Per i vizi di cui ai numeri 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 dell'art. 936 la garanzia è di giorni 8 Per i vizi di cui ai numeri 18-19-20 dell'Art. 936 il periodo di garanzia è di giorni 30 La garanzia decorre dal giorno della consegna del cane.
Art. 938
Denuncia di vizi. Il compratore che intende denunciare il vizio riscontrato al cane, deve avvertire il venditore, e comunque entro i termini di cui all'Art. 937. La denuncia deve essere fatta per iscritto, precisamente con telegramma, fax o lettera raccomandata o con citazione giudiziaria. In essa si deve indicare, non solo la natura del vizio, ma anche il momento nel quale è stato rilevato. La denuncia deve essere accompagnata da certificato veterinario.
Art. 939
Verifica dei vizi e risoluzione del contratto. Il venditore, ricevuta la denuncia, è tenuto a procedere alla verifica del vizio nel più breve tempo possibile. Il cane nel frattempo resta a casa o nel canile del compratore in costante riposo. Se il venditore, entro sei giorni dalla ricezione della denuncia del vizio, non si presenta a verificarlo, il cane può essere collocato presso terzi o presso canile municipale. Il contratto, dopo la verifica e il riconoscimento del vizio redibitorio denunciato, s'intende risolto con tutte le conseguenze di legge.