Autore Topic: Dilemma, segnalare oppure no?  (Letto 9526 volte)

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Re:Dilemma, segnalare oppure no?
« Risposta #15 il: 20 Gennaio 2013, 17:34:18 »
Kaffa dove prendi questi parametri?
Trattasi (purtroppo) di LEGGE Italiana
 
LEGGE REGIONALE PIEMONTE
ANIMALI DA AFFEZIONE
REGOLAMENTO RECANTE CRITERI PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE
"TUTELA E CONTROLLO DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE"
(promulgato con D.P.G.R. n. 4359 dell'11 novembre 1993)
 

Articolo 1
 Criteri per la detenzione di animali da affezione
 I cani detenuti all'aperto devono disporre di un ricovero, ben coibentato ed impermeabilizzato, che fornisca protezione dalle temperature e condizioni climatiche sfavorevoli.
 La detenzione dei cani alla catena deve essere evitata; qualora si renda necessaria, occorre che all'animale sia quotidianamente assicurata la possibilità di movimento libero e che la catena sia mobile, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza.
 Qualora i cani siano detenuti prevalentemente in spazi delimitati, è necessario uno spazio di almeno 8 metri quadrati per capo adulto, fatte salve esigenze particolare di razza: i locali di ricovero devono essere aperti sull'esterno, per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione.
 Lo spazio occupato in modo permanente dagli animali da affezione deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.
 Ogni animale da affezione deve avere costantemente a disposizione acqua da bere.
 Il nutrimento, fornito almeno quotidianamente, fatte salve particolari esigenze di specie, deve essere, nella quantità e nella qualità, adeguato alla specie, all'età ed alle condizioni fisiologiche dell'animale.
 
Kaffa
"Meticolosamente addestrato l'uomo può diventare il miglior amico del cane."

"Nessuno è obbligato a chiedermi un consiglio e poi a seguirlo.
MA... se mi chiedi un consiglio e poi fai esattamente l'opposto, vuol dire che mi ritieni un idiota.
E io, con chi mi ritiene un idiota, preferirei non avere nulla a che fare.

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Offline Silu

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Re:Dilemma, segnalare oppure no?
« Risposta #16 il: 20 Gennaio 2013, 17:41:40 »
Trattasi (purtroppo) di LEGGE Italiana
 
LEGGE REGIONALE PIEMONTE
 ANIMALI DA AFFEZIONE
 REGOLAMENTO RECANTE CRITERI PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE
 "TUTELA E CONTROLLO DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE"
 (promulgato con D.P.G.R. n. 4359 dell'11 novembre 1993)
 
Articolo 1
 Criteri per la detenzione di animali da affezione
 I cani detenuti all'aperto devono disporre di un ricovero, ben coibentato ed impermeabilizzato, che fornisca protezione dalle temperature e condizioni climatiche sfavorevoli.
 La detenzione dei cani alla catena deve essere evitata; qualora si renda necessaria, occorre che all'animale sia quotidianamente assicurata la possibilità di movimento libero e che la catena sia mobile, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza.
 Qualora i cani siano detenuti prevalentemente in spazi delimitati, è necessario uno spazio di almeno 8 metri quadrati per capo adulto, fatte salve esigenze particolare di razza: i locali di ricovero devono essere aperti sull'esterno, per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione.
 Lo spazio occupato in modo permanente dagli animali da affezione deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.
 Ogni animale da affezione deve avere costantemente a disposizione acqua da bere.
 Il nutrimento, fornito almeno quotidianamente, fatte salve particolari esigenze di specie, deve essere, nella quantità e nella qualità, adeguato alla specie, all'età ed alle condizioni fisiologiche dell'animale.


Kaffa, trattasi di legge regionale del Piemonte, tra le altre cose promulgata nel 1993, in parte contrastante con la normativa nazionale odierna. E quando vi è un contrasto tra legge regionale e quella nazionale, si applica la seconda. Può anche essere rimessa alla Corte Costituzionale da parte del giudicante che ha giurisdizione nel Piemonte. Ovviamente, nelle altre regioni non può essere comunque applicata.
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Re:Dilemma, segnalare oppure no?
« Risposta #17 il: 20 Gennaio 2013, 17:45:36 »
Purtroppo NON credo sia così...
 
lo stato ha delegato le regioni a fare la legge, che è stata seguita dal decreto attuativo...
 
ogni regione ha le sue... quell'articolo riguarda quella del piemonte  (dove abita Laura60)
Se hai riferimenti ad una legge regionale successiva che abroga o integra quella da me indicata, sarei MOLTO LIETO di conoscela, ma temo non ci sia altro...
Kaffa
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Re:Dilemma, segnalare oppure no?
« Risposta #18 il: 20 Gennaio 2013, 17:59:38 »
Purtroppo NON credo sia così...
 
lo stato ha delegato le regioni a fare la legge, che è stata seguita dal decreto attuativo...
 
ogni regione ha le sue... quell'articolo riguarda quella del piemonte  (dove abita Laura60)
Se hai riferimenti ad una legge regionale successiva che abroga o integra quella da me indicata, sarei MOLTO LIETO di conoscela, ma temo non ci sia altro...


Provo ad essere più chiaro, sperando di non annoiare.
Le regioni non possono legiferare in materia penale che è di competenza esclusiva dello Stato; il motivo è chiaro: si avrebbe in caso contrario un diritto penale a macchia di leopardo, ove nel Piemonte una determinata condotta può essere lecita, mentre in Sicilia, ad esempio, potrebbe essere illecita andandosi a benedire il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Cost, oltre che l'art. 5 della Cost. e l'art. 117 Cost. che dice a chiare lettere che la competenza legislativa penale è esclusivamente dello Stato.
Dunque, alle regioni sono rimesse solo alcune competenze legislative soprattutto in materia amministrativa; come nel caso in questione del D.P.G.R. n. 4359 del 1993 che non ha natura di diritto penale (e, ad oggi, mi pare evidente, in chiaro contrasto con la normativa penale in questione e quindi suscettibile di declaratoria di illegittimità costituzionale da parte della Consulta).
Pertanto, il giudice che dovrà verificare una fattispecie di abbandono o maltrattamento di animali deve avere come unico punto di riferimento l'art. 727 c.p.
Spero di essere stato chiaro e non eccessivamente tecnico  :)



P.S.
Per dovere di completezza.
Sono illegittime non solo le leggi regionali che disciplinano una nuova sanzione penale, ma anche quelle che invece disciplinano un trattamento di maggiore favore, oppure una scriminante o una causa di giustificazione, avverso una norma penale.
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Re:Dilemma, segnalare oppure no?
« Risposta #19 il: 20 Gennaio 2013, 21:40:48 »
Fonte: MINISTERO DELLA SALUTE.PREMESSA
Nel nostro Paese la tutela degli animali e la lotta al randagismo sono principi fondamentali sanciti dal punto di vista
normativo sin dal 1991, anno in cui è stata emanata la legge quadro 14 agosto 1991, n. 281, che enuncia il principio generale secondo il quale “lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d’affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente”.

COMPETENZE E RESPONSABILITÀ
Attraverso tale provvedimento legislativo è stato compiuto un importante passo in avanti dal punto di vista etico-culturale, riconoscendo agli animali d’affezione il diritto alla vita e vietando la soppressione di quelli senza proprietario rinvenuti vaganti sul territorio.
Alle Regioni e Province autonome è stato demandato il compito di rendere applicative le norme nazionali emanando propri provvedimenti, mentre specifici compiti e responsabilità sono stati attribuiti alle diverse Istituzioni ed Autorità di controllo competenti nella materia, nonché ai proprietari degli animali.
Negli ultimi anni ulteriori provvedimenti, quali l’Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003 e le recenti ordinanze ministeriali, hanno integrato ed arricchito il quadro normativo prevedendo nuovi adempimenti sia per le pubbliche amministrazioni che per i proprietari e detentori di animali.

LE NORME PRINCIPALI
- Legge 14 agosto 1991 n° 281 “Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo”
- Accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di “benessere degli animali da compagnia e pet therapy” recepito con D.P.C.M. 28 febbraio 2003
- Ordinanza 6 agosto 2008 “Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l’identificazione e la registrazione della popolazione canina”
- Ordinanza 18 dicembre 2008 e successive modifiche “Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati”
- Ordinanza 3 marzo 2009 “Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani”

COMPITI DELLO STATO
- Ripartizione annuale del fondo istituito per garantire l’attuazione della Legge 281/91.
- Attivazione dell’anagrafe canina nazionale e gestione del sistema informatico.
- Promozione di programmi di informazione ed educazione per favorire il rispetto degli animali e la tutela del loro benessere nonché l’utilizzazione degli animali da compagnia nella pet therapy.
- Individuazione dei criteri ed emanazione di linee guida per la programmazione dei corsi di formazione per i proprietari di cani.
- Registrazione dei produttori e distributori di microchip, attribuzione agli stessi delle serie numeriche dei codici  identificativi elettronici e aggiornamento del relativo elenco nazionale.

COMPITI DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME
- Emanazione di leggi e regolamenti applicativi delle norme nazionali.
- Istituzione dell’anagrafe canina regionale, interoperativa con quella nazionale.
- Individuazione dei criteri per il risanamento dei canili e la costruzione dei rifugi per cani.
- Ripartizione dei contributi statali fra gli enti locali.
- Realizzazione di un programma di prevenzione del randagismo che preveda sia informazione ed educazione nelle scuole, che formazione ed aggiornamento del personale delle Regioni, degli Enti locali delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) che operano in questo ambito.
- Promozione di iniziative mirate all’accoglienza temporanea di cani e gatti presso strutture di villeggiatura turistica.
- Promozione delle attività di pet therapy.
- Indennizzo agli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani selvatici o inselvatichiti, accertate dal Servizio Veterinario dell’ASL.
- Rilascio dell'autorizzazione (ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320) per le attività commerciali con animali, di allevamento, addestramento e custodia.
- Regolamento dei cimiteri per gli animali da compagnia.

COMPITI DEI COMUNI (SINDACO)
- Attuazione di piani di controllo delle nascite di cani e di gatti.
- Risanamento dei canili comunali e costruzione di rifugi per cani.
- Gestione dei canili e gattili direttamente o tramite convenzioni con associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati.
- Organizzazione, congiuntamente alle ASL, di percorsi formativi per i proprietari di cani con conseguente rilascio di specifica attestazione denominata “patentino”, anche in collaborazione con gli ordini professionali dei medici veterinari, le facoltà di medicina veterinaria, le associazioni veterinarie, quelle di protezione degli animali e gli educatori cinofili.
- Individuazione, in collaborazione con i servizi veterinari, dei proprietari di cani soggetti all’obbligo di svolgimento dei percorsi formativi.
- Identificazione e registrazione in anagrafe canina, tramite il Servizio Veterinario pubblico, dei cani rinvenuti sul territorio e di quelli ospitati nei rifugi e nelle strutture di ricovero convenzionate.
- Dotazione alla Polizia locale, di almeno un dispositivo di lettura di microchip iso-compatibile.
- In caso di avvelenamento di un animale di specie domestica o selvatica, il sindaco
deve:
    > Impartire immediate disposizioni per l’apertura di un’indagine in collaborazione con le altre Autorità competenti;
    > Provvedere, entro 48 ore dall’accertamento della violazione, ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica dell’area interessata all’avvelenamento;
    > Far segnalare con apposita cartellonistica, l’area di pericolo;
    > Predisporre e intensificare i controlli da parte delle Autorità preposte.
   
RESPONSABILITÀ E DOVERI DEL PROPRIETARIO E DEL DETENTORE
- Divieto di abbandono dei cani, gatti o qualsiasi altro animale d’affezione custodito.
- Responsabilità sia civile che penale per danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dal proprio cane.
- Obbligo di segnalare alle Autorità competenti il decesso del proprio cane a causa di esche o bocconi avvelenati.
- Obbligo di:
 > Far identificare con microchip e iscrivere il proprio cane nell’anagrafe regionale nel secondo mese di vita.
 > Fornire al proprio animale:
 - il cibo e l’acqua regolarmente e in quantità sufficienti;
 - le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
- idoneo esercizio fisico;
- una regolare pulizia degli spazi di dimora.
 - Prendere ogni possibile precauzione per impedire la fuga del proprio animale.
 - Garantire la tutela di terzi da aggressioni.
 - Utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50, durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.
 - Portare con sè una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.
 - Affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente.
 - Acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore.
 - Assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
 - Provvedere a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi, qualora il proprio cane sia stato inserito nel Registro dei cani a rischio elevato di aggressività tenuto dai Servizi Veterinari.

È VIETATO A CHIUNQUE
- Abbandonare un animale da compagnia.
- Utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastica, metalli e materiale esplodente.
- Detenere, utilizzare e abbandonare alimenti preparati in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che li ingerisce.

------------------------------------------------
detto questo, le uniche normative che parlano di quali caratteristiche devono avere i ricoveri per cani sono:
 - Accordo 6 febbraio 2003 – Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy.
che puoi trovare qui:
http://www.centroreferenzapet-therapy.it/js/ckfinder/userfiles/files/Normativa/accordo2003.pdf
e i vari regolamenti attuativi emanati dalle varie regioni.
Per il piemonte:
http://www.animaliediritto.it/contenuti/56/Legge%20Regionale%20Piemonte.html
 
Un buon punto di partenza per approfondire è questo:
http://www.amicicani.com/index.php?oper=legislazioni&cat=Legislazione Nazionale
 
Come ho gia detto precedentemente:
Se sei a conoscenza di altre normative , ti sarei grato se me le segnalassi...
 
Kaffa
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Re:Dilemma, segnalare oppure no?
« Risposta #20 il: 21 Gennaio 2013, 01:59:47 »
Kaffa se leggi bene l'elenco ti renderai conto che sono tutti compiti di natura amministrativo-organizzativi.
Alle Regioni é fatto divieto assoluto di legiferare in materia penale e non lo dico io, ma la Cost. all'art. 117 e, per togliere ogni dubbio (non ti sto annoiare sulle diverse tesi dottrinarie che solevano cominciare a distinguere tra diritto penale e materia penale), con la riforma del Titolo V del 2001, il legislatore ha proprio fatto scrivere che la competenza legislativa penale é di esclusiva pertinenza dello Stato. A fronte dell'art. 727 c.p., il giudice applica un fonte secondaria di natura amministrativa come la legge regionale o la fonte primaria di natura penale?
Ció che la legge statale puó fare é demandare alle Regioni, quali organismi deputati ad emettere fonti secondarie, regolamenti attuativi (ma esistono anche quelli sic et sempliciter esecutivi, ecc.) di ció che é giá stato disciplinato a livello generale dalla fonte primaria di natura tecnico-amministrativa; poiché, le regioni e a scendere le provincie e i comuni, sono quegli enti che meglio conoscono il territorio; ma le fonti secondarie, i regolamenti, ecc., non possono mai derogare, nemmeno parzialmente, il codice penale; pena la violazione di riserva di legge assoluta in materia penale.


Te lo dimostro praticamente anche con la legge regionale del Piemonte che all'art. 15 recita:

Art. 15.
(Provvedimenti e sanzioni)
1. In caso di violazione alle norme di cui agli articoli 2 e 3, gli animali maltrattati o detenuti in condizioni inidonee sono posti sotto osservazione sanitaria dal Servizio veterinario della U.S.S.L., per assicurare il ripristino delle condizioni di benessere: i costi relativi sono a carico del detentore dell'animale.
2. Fatte salve ipotesi di responsabilita' penale
, ai contravventori della legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) per le violazioni delle norme di cui all'articolo 2, lettera b) ed all'articolo 5: da lire cinquecentomila a lire tre milioni;
b) per le violazioni dell'articolo 2, lettera c): da lire trecentomila a lire un milione;
c) per le violazioni agli articoli 3, 4 e 6: lire centocinquantamila.
3. In caso di recidiva la pena e' triplicata.

Fatte salve le ipotesi di responsabilitá penale (sulle quali ovviamente la legge regionale del Piemonte non aveva competenza) vengono applicate sanzioni amministrative
, che il contravventore poteva benissimo opporre, non al giudice penale, ma al T.A.R.


Poi, se non ti fai convinto puoi domandare a qualsiasi avvocato o operatore del diritto.
« Ultima modifica: 21 Gennaio 2013, 02:22:43 da Silu »
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Re:Dilemma, segnalare oppure no?
« Risposta #21 il: 21 Gennaio 2013, 10:22:41 »
Mi sa che parliamo di 2 cose diverse...
Tu continui a rimarcare che le regioni non si occupano di legiferare in materia penale etc etc...
Io ti sto cercando di far capire che,  PURTROPPO, perchè si possa parlare di maltrattamento occorrono dei requisiti ben precisi...
che nel caso in oggetto non mi pare si possano configurare...
PURTROPPO:
- se il cane non è tenuto ad una cateno troppo corta
oppure in un box di dimensioni inferiori a quelle STABILITE DAI REGOLAMENTI ATTUATIVI REGIONALI
- Se gli vengono somministrati pasti regolari
- Se gli vengono garante le cure necessarie in caso di problemi di salute
- Se non viene fatto vivere negli escrementi, ma il box viene pulito "ogni tanto"...
ben difficilmente ci sarà modo di poter fare una denuncia che abbia un seguito...

Tutto qua...

Art. 727 Codice Penale Maltrattamento di animalichiunque abbandona animali domestici o che abbiano abitudini della cattività e chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenza può essere punito con l’arresto fino ad un anno o una multa da 1.000 a 10.000 euro.
Il cane non è abbandonato, ed il concetto di "condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenza" è molto personale...
per le nostre autorità un cane detenuto nel modo in cui si vede nelle foto postate, è un "cane fortunato", avendo un tetto sopra la testa e ricevendo cibo regolarmente...
Ovviamente, io mi chiedo i motivi per i quali uno si prende un cane per poi tenerlo in quella maniera, ma non tutti hanno lo stesso tipo di sensibilità...
La maggior parte dei cani, sopratutto quelli dei cacciatori, viene tenuto in modo peggiore... basti pensare alle migliaia di segugi maremmani usati nella caccia al cinghiale...

Per cui ribadisco....
Si può tentare di fare di tutto, denunce, esposti, e quant'altro, ma PURTROPPO casi come questo non vengono manco presi in considerazione...

Kaffa
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MA... se mi chiedi un consiglio e poi fai esattamente l'opposto, vuol dire che mi ritieni un idiota.
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Re:Dilemma, segnalare oppure no?
« Risposta #22 il: 21 Gennaio 2013, 11:02:15 »
Mi sa che parliamo di 2 cose diverse...
Tu continui a rimarcare che le regioni non si occupano di legiferare in materia penale etc etc...
Io ti sto cercando di far capire che,  PURTROPPO, perchè si possa parlare di maltrattamento occorrono dei requisiti ben precisi...
che nel caso in oggetto non mi pare si possano configurare...
PURTROPPO:
- se il cane non è tenuto ad una cateno troppo corta
oppure in un box di dimensioni inferiori a quelle STABILITE DAI REGOLAMENTI ATTUATIVI REGIONALI
- Se gli vengono somministrati pasti regolari
- Se gli vengono garante le cure necessarie in caso di problemi di salute
- Se non viene fatto vivere negli escrementi, ma il box viene pulito "ogni tanto"...
ben difficilmente ci sarà modo di poter fare una denuncia che abbia un seguito...

Tutto qua...
Il cane non è abbandonato, ed il concetto di "condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenza" è molto personale...
per le nostre autorità un cane detenuto nel modo in cui si vede nelle foto postate, è un "cane fortunato", avendo un tetto sopra la testa e ricevendo cibo regolarmente...
Ovviamente, io mi chiedo i motivi per i quali uno si prende un cane per poi tenerlo in quella maniera, ma non tutti hanno lo stesso tipo di sensibilità...
La maggior parte dei cani, sopratutto quelli dei cacciatori, viene tenuto in modo peggiore... basti pensare alle migliaia di segugi maremmani usati nella caccia al cinghiale...

Per cui ribadisco....
Si può tentare di fare di tutto, denunce, esposti, e quant'altro, ma PURTROPPO casi come questo non vengono manco presi in considerazione...


E' chiaro che per esserci abbandono o maltrattamento occorre valutare tutti i fattori che da soli non potrebbero essere sufficienti.
Quando ho postato quella giurisprudenza, che è possibile concordare essere già abbastanza attenta alle condizioni dell'animale tanto da considerare consumato il fatto tipico di abbandono l'aver lasciato l'animale sempre nel giardino (quindi, non chiuso dentro un box o una gabbia), ho precisato che comunque bisogna sempre prenderle con le dovute pinze, in quanto ogni caso è differente.
Tuttavia, l'evoluzione giurisprudenziale fa ben sperare.
Poi trovare l'autorità competente sia di polizia che giudiziaria che si mostri sensibile a tale tematiche e non metti la notizia criminis sotto tutte le altre perché ne sono pieni con carenza di organico (il che non è, comunque, una giustificazione) è tutt'altra storia.
Non vorrei raccontare una vicenda che è accaduta ad una persona che conosco molto bene e che ho avuto modo di seguire, fatto sta che si è riusciti a togliere un pastore tedesco da un giardino che era lì da anni con i proprietari dell'immobile che venivano solo per dargli da mangiare, grazie alla denuncia degli altri condomini e l'intervento dei carabinieri con conseguente procedimento penale per i proprietari.
Alle volte basta un po' di fiducia.
In ogni caso, una segnalazione per l'accertamento del reato può essere fatta, sarà poi l'autorità giudiziaria a valutare se si configura o meno il reato di cui all'art. 727 c.p.


P.S.
I requisiti, tutti corretti, che hai segnalato sarà compito del polizia e del pubblico ministero valutarli e, in caso non vi fosse una richiesta di archiviazione, successivamente nei vari gradi di giudizio da parte del giudice.









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H. Arendt

Offline Trippa

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Re:Dilemma, segnalare oppure no?
« Risposta #23 il: 22 Gennaio 2013, 20:05:07 »
Che situazione orribile, povero cane.
Una volta ho segnalato all ENPA una situazione affine... Purtroppo non mi hanno mai risposto.
Quoto quello che dice Kaffa, perché mi è stato detto lo stesso!


Offline Silu

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Re:Dilemma, segnalare oppure no?
« Risposta #24 il: 22 Gennaio 2013, 21:08:32 »
Che situazione orribile, povero cane.
Una volta ho segnalato all ENPA una situazione affine... Purtroppo non mi hanno mai risposto.
Quoto quello che dice Kaffa, perché mi è stato detto lo stesso!


 em_036
Io ho tentato di far vedere che non stanno così le cose.
Se viene imputato il 727 c.p. è solo su questo che si ragiona nel relativo procedimento. Non esiste che una Regione abbia una regolamentazione penale per un reato diversa dalle altre.
Mi dispiacerebbe solo che passi questa informazione errata e magari ci si arrende per eventuali segnalazioni che magari potrebbero andare a buon fine per il cane.
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Offline Chia71

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Re:Dilemma, segnalare oppure no?
« Risposta #25 il: 23 Gennaio 2013, 08:59:33 »
Sono d'accordo ... tanto vale provare a fare la segnalazione, saranno poi le autorità competenti a trovarsi nella situazione di indagare o meno ... ma almeno io mi sentirei con la coscienza a posto di aver fatto qualcosa per quel cagnolino ... con la speranza di vedere il cagnolino presto stare bene ...

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Re:Dilemma, segnalare oppure no?
« Risposta #26 il: 23 Gennaio 2013, 09:14:08 »
Kaffa ha ragione e non si puo' far niente, vi avevo segnalato un vaso simile di un golden tutto il giorno solo in un giardino recintato senza nulla intorno, ma li ha un riparo acqua e cibo, quindi non rientra nei maltrattamenti(e non e' legato)
Teo Artu' e Rocky

Offline Silu

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Re:Dilemma, segnalare oppure no?
« Risposta #27 il: 23 Gennaio 2013, 12:21:22 »
Kaffa ha ragione e non si puo' far niente, vi avevo segnalato un vaso simile di un golden tutto il giorno solo in un giardino recintato senza nulla intorno, ma li ha un riparo acqua e cibo, quindi non rientra nei maltrattamenti(e non e' legato)


Solitamente non amo fare il botta e risposta nei forum, mi limito a scrivere ciò che penso.
Tuttavia, non trattandosi di quisquilie ma di cose serie e perché qualcuno leggendo potrebbe convincersi che non ci sia davvero nulla da fare senza prima informarsi con un legale o l'autorità competente (che non sia il semplice agente che potrebbe anche disconoscere la fattispecie); inoltre, essendo il diritto il mio campo. Sento il dovere di intervenire nuovamente, riportando la nozione di abbandono data dalla Corte di Cassazione (che non è "l'uomo di strada" o il "mi hanno riferito che...")


La nozione di abbandono enunciata dal primo comma dell’art. 727 c.p. postula una condotta ad ampio raggio che include anche la colpa intesa come indifferenza o inerzia. Colpa certamente compatibile con la natura del reato, versandosi in tema di reato contravvenzionale: con il che non si esige per la punibilità dell’agente soltanto la volontarietà dell’abbandono ma anche l’attuazione di comportamenti inerti incompatibili con la volontà di tenere con sé il proprio animale. Tale indifferenza, in controtendenza con l’accresciuto senso di rispetto verso l’animale in genere è avvertita nella coscienza sociale come un'ulteriore manifestazione della condotta di abbandono che va dunque interpretato in senso ampio e non in senso rigidamente letterale come pretende il ricorrente, in ossequio al significato etimologico del termine. Corte di Cassazione, sezione III, sentenza n. 18892 del 2 febbraio 2011, depositata il 13 maggio 2011.

Il parere legale dell'Avv. del Foro di Roma Eleonora Piraino:

Per la configurabilità di detto reato la nozione di abbandono va interpretata in senso ampio, non rilevando solo la precisa volontà di abbandonare l’animale, ma anche l’incuria con la consapevolezza dell’incapacità dell’animale di non poter più provvedere a se stesso (Cass., Sez. III, 13 maggio 2011, n. 18892).
Un altro importante elemento di novità del nuovo art. 727 c.p., costituisce nel fatto che il comma 2, cioè la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttiva di gravi sofferenze, può essere integrata, a differenza dell’ipotesi di incrudelimento, anche con una condotta colposa del soggetto agente (Sez. III, 9 giugno 2005, n. 21744)"
 
Il parere legale dell'Avv. Barabara Sartinara, dell'Ordine degli Avv. di Milano:

"Lasciare gli animali liberi in ampi spazi può configurare il reato di abbandono di animali?

Sì, se tale libertà si trasformi in modalità non corrette per le esigenze degli animali stessi."
"Non è possibile neanche immaginare una permanenza, una perseveranza nell'esistenza, senza degli uomini disposti ad attestare ciò che è e che appare loro perché è"
H. Arendt

Offline Giancarlo&Brad

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Re:Dilemma, segnalare oppure no?
« Risposta #28 il: 23 Gennaio 2013, 15:05:04 »
Quoto assolutamente kaffa....anche io volevo denunciare un caso analogo, forse ancora peggiore...ma una mia amica vigile urbano dopo un sopralluogo mi ha detto che non c'erano i motivi per proseguire, in quanto aveva più di 8 mq e mangiare e bere regolare...poi anche se lui nonnlaportava mai fuori, ha dichiarato che lo faceva e purtroppo il contrario non è provabile...

Offline Ilfigliodibacco

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Re:Dilemma, segnalare oppure no?
« Risposta #29 il: 23 Gennaio 2013, 16:20:35 »
1) Se il proprietario è un carabiniere e sei in un piccolo paese di campagna, è la stazione dei carabinieri che riceve la denuncia.. ora ammesso e concesso che questa denuncia NON può essere persa, questa denuncia DEVE essere portata alla tenenza più vicina.. da li in Procura.. di spazio e di vento ce ne è tanto............................................ ...............

2) Se il carabiniere che riceve la denuncia diciamo conosce o è a conoscenza della persona che si va a querelare, bè via.. non mi fate arrivare fino in fondo che poi mi denunciano a me............................................... .....

3) La discrezionalità delle decisioni, su cosa è giusto o no ( fatti salvi i criteri di legge) è rimandata al giudice... prima che sia avviato un procedimento del genere ci vorranno un bel pò di mesi... o anni... ed anche i punti 1) e 2) possono intervenire...............................

4) Siamo in Italia.

5) ca##o chiama le iene o striscia... se sanno che nel mezzo c'é un carabiniere arrivano di corsa..... son meglio di tutte le forze armate e ti danno rilevanza mediatica, oltre che a garantire l'anonimato e prendersi le conseguenze penali di video fatti di nascosto per documentare il tutto...

6) Un sera... di notte....

7) Ho scritto 6 punti e tutti sono Reati...

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Mi presento: Io sono Zelda. La principessa di questo regno.

 


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