Puoi provare a segnalarlo, ma temo che ci sia poco da fare...
ad occhio sono più di 8 metri quadrati... SE ha acqua a disposizione, SE viene alimentato regolarmente e SE non è legato alla catena...
credo che nessuno possa fare nulla...
"per la legge" i parametri minimi sono rispettati e "per la legge" non è considerato maltrattamento...
Kaffa dove prendi questi parametri?
La norma nulla dice circa lo spazio necessario che, ovviamente, verrà verificato caso per caso dal giudice.
La norma parla di detenzione incompatibile con la natura dell'animale e di gravi sofferenze tutelando non solo quei comportamenti che offendono il sentimento di pietà e mitezza verso gli animali, che era la versione antropologica della vecchia norma, ossia veniva sempre posto al centro l'uomo piuttosto che l'animale. Infatti, con la modifica apportata all'art. 727 c.p. dalla l. n. 189/2004, si è passati da una visione antropologica ad una che prende in considerazione l'animale come essere dotato di una propria intelligenza e sensibilità.
Dunque, è vero che la Cassazione bisogna prenderla sempre con le dovute pinze e fare attenzione ad ogni caso concreto, ma ti riporto alcune sentenze interessanti.
Cass. pen. n. 175 del 13 novembre 2007: "
Integra il reato di cui all'art. 727 c.p. la condotta del proprietario che lascia il proprio cane in un luogo angusto per un lasso di tempo apprezzabile, senza che sia necessario la volontà di infierire sull'animale o che questo riporti una lesione alla propria integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti contrari alla natura dell'animale e produttivi di grandi sofferenze psichiche".Cass. pen. n. 8547 del 22 gennaio 2002: "
Costituisce maltrattamento di animali detenere un cane, (nel caso specifico era addestrato alla caccia e alla ricerca del tartufo),
all'interno di una capanna di circa 6 metri, buia, maleodorante, costruita con reti e ricoperta di lamiera e pezzi di compensato".Cass. pen. n. 11056 del 10 luglio 2000: "
Costituisce forma di maltrattamento idoneo a configurare l'ipotesi di reato di cui all'art. 727 c.p., atteso che la norma tutela gli animali in quanto autonomi essere viventi, dotati di propria sensibilità psico-fisica e come tali capaci di avvertire il dolore causato dalle mancanze di attenzioni ed amore legate all'abbandono" (In questo caso specifico la Corte ha ravvisato tale reato nell'abbandono nel
giardinetto di proprietà degli imputati di due gattini in tenera età).
Dunque, i parametri non sono solo le dimensioni di dove è posto l'animale, come si evince chiaramente nell'ultimo caso ove si trattava addirittura di giardinetto, ma se in concreto l'animale è posto in uno stato di abbandono.
Dare da mangiare e bere ad un cane, ma poi lasciarlo sempre isolato e chiuso, a mio parere rappresenta l'elemento tipico di abbandono idoneo a costituire la consumazione del reato.
Ovviamente, Laura60 farà le sue considerazioni e prenderà la soluzione che riterrà più opportuna.